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Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Automatismo degli effetti della interdittiva – Diritto al lavoro – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 1°, 4 e 41 Cost., la q.l.c. dell’art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia […]”), nella misura in cui non prevede la possibilità di esclusione da preclusioni al conseguimento e/o da decadenze di licenze ed autorizzazioni, al fine della preservazione dei “mezzi di sostentamento all’interessato e alla famiglia” ai soggetti destinatari di provvedimento di interdittiva antimafia, al contrario di quanto invece è previsto in favore dei soggetti sottoposti alle misure di prevenzione personali di pubblica sicurezza. (1).
La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.

(1) Conformi: Corte cost., 532 del 2002; n. 180 del 2022.
T.a.r. per la Liguria, sezione I, ordinanza 10 marzo 2025, n. 271 – Pres. Caruso, Est. Felletti

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