tratto da giustizia-amministrativa.it

TAR Lombardia, sez. IV, S. n. 01101/2025, pres. Gabriele Nunziata, est. Antonio De Vita

In materia di pianificazione urbanistica deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, nel caso esaminato dal TAR Milano ritenute non sussistenti (Consiglio di Stato, IV, 25 settembre 2024, n. 7790; VII, 2 settembre 2024, n. 7331; IV, 15 marzo 2024, n. 2534; IV, 14 novembre 2023, n. 9758; IV, 21 agosto 2023, n. 7881; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 maggio 2024, n. 1346; IV, 22 febbraio 2024, n. 492; IV, 11 luglio 2022, n. 1662; II, 25 gennaio 2022, n. 165; 12 marzo 2021, n. 653; 21 settembre 2018, n. 2121; 28 dicembre 2020, n. 2613; 19 luglio 2018, n. 1768; 27 febbraio 2017, n. 451). Difatti, nessun affidamento qualificato può essere riconosciuto in capo alle ricorrenti rispetto alla conservazione della pregressa destinazione pianificatoria produttiva (zona D2) delle aree di loro proprietà, poi azzonate attraverso la Variante impugnata come Ambito di rigenerazione territoriale ArT2, non essendo sufficiente in tal senso l’avvio, nel periodo 2008/2011, di un procedimento finalizzato all’adozione di un Piano attuativo, visto che lo stesso non è mai giunto all’approvazione definitiva (cfr. all. 13 al ricorso; per una fattispecie similare, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 5 dicembre 2023, n. 2951).

Ciò è confermato dalla consolidata giurisprudenza, secondo la quale, «con riferimento all’esercizio dei poteri pianificatori urbanistici, la tutela dell’affidamento è riservata ai seguenti casi eccezionali: I) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona; II) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate; III) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il riconoscimento del diritto di edificare; IV) modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo»

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