Tratto da: Sentenzeappalti
TAR Palermo, 26.03.2025 n. 670
L’appalto in contestazione concerne l’esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore ad 1 milione di euro.
Il Comune di -OMISSIS- ne ha previsto l’affidamento con le modalità di cui all’art. 50, c. 1, lett. c) del vigente codice dei contratti pubblici, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, sulla base del prezzo più basso (art. 50 cit., c. 4).
Per tale fattispecie, l’art. 54, c. 1 e 2, del vigente codice dei contratti pubblici, prescrive, per quanto di interesse, che: “le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” e che “le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2”.
Ai punti 1 e 7 del disciplinare di gara è stata richiamata tale procedura, di tal che, essendo state ammesse alla selezione 5 offerte, la S.A. avrebbe dovuto predisporre una graduatoria in ordine decrescente in relazione ai rispettivi ribassi e, conseguentemente, individuare la soglia di anomalia in applicazione del prescelto “Metodo A” dell’allegato II.2 del codice dei contratti pubblici.
Al contrario, il Comune, in corso di selezione e violando la legge di gara a cui lo stesso si era auto-vincolato, ha proceduto all’apertura delle offerte economiche di tutte e 5 le imprese partecipanti, avviando poi una prima verifica delle stesse nei confronti di 2 imprese che presentavano criticità (tra cui la controinteressata).
Il fatto che una di tali imprese non abbia risposto al contraddittorio instaurato dalla S.A. e sia stata conseguentemente esclusa dalla gara è una circostanza che attiene alla fase successiva all’ammissione delle offerte alla selezione e che, quindi, non può implicare una arbitraria modifica della procedura da parte del Comune.
In altri termini, l’omesso riscontro da parte di una delle imprese alla richiesta di chiarimenti – avanzata dal Comune – circa la sostenibilità dell’offerta economica costituisce evento futuro ed incerto rispetto all’ammissione delle 5 imprese alla gara; la conseguente esclusione dell’impresa inerte rileva, dunque, non ai fini dell’applicabilità o meno della norma di cui all’art. 54 co. 1 e 2 del codice dei contratti pubblici ma solo nell’ambito del sub-procedimento di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta.