In caso di consegna parziale dei lavori, l’anticipazione del prezzo deve essere calcolata sul valore intero dell’appalto, come previsto dal contratto, o proporzionata alla quantità di lavori effettivamente consegnata? Inoltre, in che modo si armonizza l’anticipazione con la consegna frazionata delle opere?
Questi interrogativi hanno trovato risposta nel parere n. 3200 del 30 gennaio 2025 del Supporto Giuridico del MIT, che ha chiarito un aspetto operativo rilevante per la gestione dei contratti pubblici. Il MIT ha precisato che:
- l’anticipazione del prezzo è un obbligo della stazione appaltante, finalizzato a garantire liquidità all’operatore economico;
- la consegna dei lavori (anche parziale) segna l’inizio dell’esecuzione contrattuale a carico dell’appaltatore.
L’anticipazione del prezzo, pari al 20% del valore del contratto (e aumentabile fino al 30% nei documenti di gara), viene calcolata sull’intero importo dell’appalto. Nei contratti di lavori, il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio dell’esecuzione, coincidente con la consegna, anche in caso di avvio d’urgenza. Per appalti di valore superiore a 500 milioni di euro, le modalità di erogazione seguono le tempistiche definite nel contratto, in base al cronoprogramma. Nei contratti integrati, l’anticipazione viene calcolata separatamente per progettazione ed esecuzione dei lavori.
In base a queste disposizioni, il MIT ha ribadito che, nei lavori pubblici, l’anticipazione viene sempre calcolata sull’intero valore contrattuale e non in proporzione alla parte inizialmente consegnata.
L’unico caso in cui l’anticipazione può essere parametrata su base annuale riguarda i contratti di servizi e forniture di durata pluriennale. In questi casi, l’importo è calcolato sulle prestazioni previste per ciascun esercizio contabile, come stabilito nel cronoprogramma dei pagamenti. Tuttavia, questa eccezione non si applica agli appalti di lavori.