Tabelle ministeriali inderogabili e vincolanti per l’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento
I compensi oggetto di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento.
Con il nuovo Codice Appalti le tariffe ministeriali stabilite dal D.M. 17/06/2016 assurgono a parametro vincolante per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura.
L’ANAC (Delibera n. 102 del 19 marzo 2025) si è così pronunciata sull’istanza di precontenzioso presentata dall’OICE avente ad oggetto un bando del Consorzio di Bonifica Centro per l’affidamento tramite accordo quadro dei servizi di redazione del PFTE e del progetto esecutivo, del CSP, della direzione lavori e del CSE.
Nel bando la S.A. prevedeva la corresponsione di una somma forfettaria massima di 30.000 euro per le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP, occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, e la remunerazione della progettazione con le somme messe a disposizione dal finanziamento solamente in caso di esito positivo della richiesta, con l’avvertenza che, in caso contrario, non vi sarebbe stato obbligo di procedere alla progettazione completa.
Richiamando l’articolo 41, comma 15 del d.lgs.. 36/2023 e all’Allegato I.13, l’ANAC precisa innanzitutto che le tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi stabilite dal D.M. 17/06/2016 fungono da strumento vincolante e inderogabile per l’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento.
Anche le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non appare conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali.
Infine, l’ANAC chiarisce che il DOCFAP è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE).