Circolazione stradale – Autoveicoli adibiti al trasporto di persone – Servizio di noleggio con conducente – Licenze – Territorialità – Rimessa – Ubicazione nel territorio comunale
L’obbligo di utilizzare, nell’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del territorio del comune che rilascia l’autorizzazione, è immediatamente finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. La verifica del rispetto del vincolo di territorialità non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa, non essendo a tal fine sufficiente la mera disponibilità (per tale, anche potenzialmente fittizia) della stessa. (1).
Circolazione stradale – Autoveicoli adibiti al trasporto di persone – Servizio di noleggio con conducente – Licenze – Territorialità – Rimessa – Ubicazione nel territorio comunale – Diritto comunitario – Libertà di stabilimento – Compatibilità
Il particolare regime della necessaria territorialità delle licenze del servizio di noleggio con conducente (NCC) non viola le regole di diritto eurounitario, atteso che l’art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all’altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative, le quali si limitano a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 2807 del 2016.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015 n. 261; Corte giust. UE, 13 febbario 2014, C-162/12 e C-163/12.
Consiglio di Stato, sezione V, 10 marzo 2025, n. 1957 – Pres. Sabatino, Est. Perotti