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Rifiuti – Impianti di smaltimento – Fanghi – Attività di depurazione dei reflui – Completamento del processo di trattamento – Rifiuto – Necessità

Ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n.152 del 2006, i fanghi prodotti nell’ambito dell’attività di depurazione dei reflui possono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti solo una volta completato il processo di trattamento, ovvero se il produttore abbia necessità di disfarsene, sì che il recupero dei fanghi presso impianti di depurazione più grandi e avanzati deve ritenersi consentito. Pertanto, la qualifica di rifiuto può essere attribuita ai fanghi solo al termine del complessivo processo de quo, intendendosi per rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi, non traendone alcuna utilità. (1).
(1) Conformi: Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 29069; idem, 23 aprile 2008, n. 22245; Corte Giust. UE, sez. I, 12 dicembre 2013, cause riunite C-241/12 e C-242/12

Consiglio di Stato, sezione IV, 10 febbraio 2025, n. 1064 – Pres. Lopilato, Est. Santise

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