Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 27 Marzo, 2025
Categoria 05.02.06 Diritto di accesso
 
 
Sintesi/Massima

Non può essere consegnata al consigliere comunale copia del decreto di fissazione dell’udienza preliminare rilasciato da un tribunale ordinario in cui il comune risulta parte offesa e da cui si evincono dati sensibili.

Testo

(Parere n.40966 del 20.12.2024) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario generale del Comune … ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in ordine alla richiesta di accesso agli atti da parte di un consigliere comunale volta ad ottenere la copia di un decreto di fissazione d’udienza preliminare emesso dal Tribunale Ordinario di … In via generale, si rappresenta che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è riconosciuto espressamente dall’articolo 43, comma 2, del T.U.O.E.L. ed è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività; si tratta, all’evidenza, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) o, più in generale, nei confronti della P.A., disciplinato dalla legge n.241/90 (cfr. Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 28 ottobre 2014). In materia, il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089, ha precisato che il diritto di accesso del consigliere comunale, seppur ampio, “… non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi”. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall’ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d’accesso, espresso dall’art.43, comma 2, d.lgs. n.267 del 2000, è sottoposto, con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall’ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale. Inoltre, il TAR Lombardia, Brescia-sez.I, con sentenza n.298 del 29 marzo 2021, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il diritto di accesso del consigliere comunale non contempla i vincoli e le limitazioni previsti dalla disciplina generale di cui alla legge n.241 del 1990 (ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi). L’Alto Consesso, con sentenza n.3161/2021, ha altresì evidenziato che il diritto di accesso del consigliere comunale non riguarda solamente le competenze attribuite al consiglio comunale ma, essendo riferito all’espletamento del mandato, investe l’esercizio del munus in tutte le sue potenziali implicazioni, al fine di consentire la valutazione della correttezza ed efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale, per cui ha riconosciuto il diritto dei consiglieri comunali all’accesso alle disposizioni ed agli ordini di servizio relativi all’organizzazione del servizio di vigilanza e prevenzione in materia di sicurezza urbana. Nel caso di specie, il consigliere ha richiesto copia del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, rilasciato dal Tribunale ordinario di …, in cui il Comune risulta parte offesa e da cui si evincono dati sensibili quali nominativi degli imputati ed i reati loro ascritti, pertanto, si ritiene che la copia richiesta non possa essere rilasciata dal comune destinatario di un atto adottato da altra Autorità.

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