Beni culturali paesaggistici e ambientali – Vincolo paesaggistico – Energie alternative – Pannelli fotovoltaici – Autorizzazione paesaggistica – Necessità – Deroga – Presupposti
Ai fini della collocazione di pannelli fotovoltaici su di un immobile inserito nel perimetro del P.U.T. dell’area sorrentino amalfitana e vincolata per effetto dei decreti del Ministro della pubblica istruzione 16 febbraio 1957 e 16 giugno 1966, che hanno imposto il vincolo paesaggistico sul territorio del comune di Ravello, sia quale bellezza panoramica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. d), del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sia quale complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo, occorre il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorizzazione paesaggistica non occorre con riferimento ai vincoli di cui all’art.136, comma 1, lettera c), ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. (1).
Con riferimento alla prima parte della massima cfr. Cons. Stato sez. VI, 3 aprile 2023, n. 346, secondo cui le differenze di regime tra beni culturali e beni paesaggistici emergono anche dalla specifica normativa in materia di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili, atteso che la previsione di cui all’art. 7-bis del d.lgs. n. 28 del 2011, nel consentire l’installazione, con qualunque modalità (anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444) di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, considera tali interventi come manutenzione ordinaria e non richiede l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’art. 136, comma 1, lett. b) e c), di tale codice (individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli artt. da 138 a 141), ma fermo restando proprio quanto previsto dall’art. 21 del medesimo codice. In sostanza, mentre soltanto per taluni beni paesaggistici restano ferme le disposizioni di tutela, per i beni culturali rimane immutato l’obbligo di autorizzazione dell’intervento ai sensi della previsione di cui all’art. 21 del codice di settore.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione IV, 18 febbraio 2025, n. 1341 – Pres. Lopilato, Est. Tagliasacchi