Ordinanza del 17/03/2025 n. 7041 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5
Intitolazione:
Processo tributario – Ricevuta accettazione – Consegna PEC – Inammissibilità ricorso Cassazione
Massima:
Se non è presente la prova dell’avvenuta notificazione con modalità telematica, perché la parte non ha depositato le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna nella casella di destinazione del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi eventuali allegati, previste dall’articolo 6, comma 2, del DPR n. 68/2005, ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per Cassazione è da dichiarare inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex articolo 291 codice procedura civile.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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