tratto da biblus.acca.it

Il Supporto Giuridico del MIT ha fornito un parere (n.3210/2025) in merito all’obbligatorietà della polizza assicurativa per l’esecutore dei lavori, rispondendo ad un quesito sulle situazioni in cui tale copertura è richiesta.

In particolare, si domanda se tale obbligo sussista anche nei seguenti casi configurati in affidamento diretto:

  • per un importo inferiore a 150.000,00 euro;
  • per un importo inferiore a 5.000,00 euro;
  • interventi che non riguardano la costruzione di opere o lavori su impianti (come, ad esempio, il rifacimento della segnaletica orizzontale).

La risposta è positiva e si rimanda all’art. 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023. Esso stabilisce che l’esecutore dei lavori deve stipulare e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, una polizza assicurativa che garantisca:

  • il risarcimento per eventuali danni subiti dalla stazione appaltante in caso di distruzione totale o parziale di impianti e opere, comprese quelle preesistenti, durante l’esecuzione dei lavori;
  • la copertura per responsabilità civile verso terzi per danni arrecati durante l’esecuzione, con un massimale corrispondente al 5% della somma assicurata, e con un minimo di 500.000 euro fino a un massimo di 5 milioni di euro.

La polizza ha validità a partire dalla consegna dei lavori e si estende fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione o, in ogni caso, per un periodo massimo di 12 mesi dalla conclusione dell’intervento.

 

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