Sentenza del 09/01/2025 n. 429/7 – Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
Deducibilità IMU sugli immobili strumentali d’impresa
La quota di IMU riferibile agli immobili strumentali d’impresa è integralmente deducibile dalla base imponibile IRES quale costo inerente. Se così non fosse, si violerebbero le regole fondanti il sistema di imposizione sui redditi e, in particolare, il disposto di cui all’art. 75 TUIR, secondo cui l’imposta dovuta dai soggetti passivi IRES è rappresentata dal reddito complessivo netto del contribuente.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che, nella specie, ha ritenuto illegittimo il mancato riconoscimento, da parte dell’Ufficio, del costo relativo all’IMU versata dalla società contribuente per gli immobili posseduti nell’esercizio della propria attività d’impresa nel computo del quantum imponibile IRES.
Secondo il Collegio, infatti, l’IMU versata dalla contribuente aveva rappresentato un costo senz’altro inerente per la stessa, oltre che certo e determinato, necessario alla produzione dei proventi imponibili, sicché la regola di generale deducibilità degli oneri fiscali dettata dall’art. 99 TUIR doveva trovare applicazione anche all’imposizione locale sugli immobili.
entato un costo senz’altro inerente per la stessa, oltre che certo e determinato, necessario alla produzione dei proventi imponibili, sicché la regola di generale deducibilità degli oneri fiscali dettata dall’art. 99 TUIR doveva trovare applicazione anche all’imposizione locale sugli immobili.