La Corte dei Conti: l’Amministrazione può prevedere il pagamento come retribuzione aggiuntiva, purché assicuri comunque il pareggio di bilancio
Incentivi funzioni tecniche: la Corte dei Conti sulle modalità di erogazione
A fornire chiarimenti sull’applicazione dell’art. 45 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo Veneto con la Delibera del 20 gennaio 2025, n. 14, in risposta alla richiesta di parere presentata da un Comune sull’erogazione di incentivi alle funzioni tecniche.
In particolare è stato richiesto:
- se l’Ente sia obbligato a prevedere in bilancio, nel caso di concessione di servizi, apposite dotazioni da destinare al finanziamento degli incentivi tecnici e, nel caso di appalti di servizi, se sussista l’obbligo di incrementare gli specifici stanziamenti della percentuale necessaria alla copertura finanziaria degli incentivi tecnici;
- se, in mancanza degli stanziamenti previsti per la realizzazione dell’opera, sia applicabile per analogia, in luogo del compenso incentivante, la retribuzione per lo svolgimento di attività oltre il debito orario delle prestazioni di lavoro, e quindi il lavoro straordinario ed eventualmente con quali limiti.
Nuovo Codice Appalti: ok a retribuzione in forma diversa
Preliminarmente, il Collegio ha ricordato che l’istituto degli incentivi tecnici è disciplinato dall’art. 45, d.lgs. n. 36/2023, il quale, in linea di continuità con l’art. 113, d.lgs. n. 50/2016, prevede un sistema compiuto di presupposti e vincoli per la loro erogazione a favore del personale interno alle amministrazioni pubbliche nel caso svolgano specifiche attività nell’ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture.
La nuova formulazione della norma, riferendosi alle attività tecniche nell’ambito delle “procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture” e non più alle sole procedure di gare di appalto, estende l’ambito applicativo a nuove fattispecie, con possibile incremento degli oneri da queste derivanti.