Tratto da: Ministero Interno  

Territorio e autonomie locali 14 Marzo 2025
Categoria  05.02.01 Composizione, competenze, durata in carica
Sintesi/Massima 

Il consiglio comunale può esaminare una mozione avente ad oggetto un argomento di interesse generale che non rientra nelle competenze enumerate dall’art.42 TUOEL (cfr. TAR Toscana n.1488/2013).

Testo 

(Parere n.38445 del 4.12.2024) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario del comune … ha chiesto l’avviso di quest’Ufficio in merito alla ammissibilità di una mozione. In particolare, si fa presente che un consigliere comunale ha chiesto all’organo consiliare di esprimersi in senso negativo relativamente alla legge n.86 del 26 giugno 2024, concernente l’autonomia differenziata, e di promuovere una campagna di informazione rivolta alla cittadinanza. Il segretario comunale, nell’evidenziare che tale mozione ha ad oggetto una materia estranea alla competenza comunale, ha chiesto se la stessa possa essere inserita all’ordine del giorno della adunanza consiliare. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l’art.43, comma 1, del decreto legislativo n.267/00 riconosce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, stabilendo che hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni. Lo statuto comunale dispone all’art.21, comma 4, che “Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale”. Il successivo articolo 25, comma 4, lett.c), prescrive che “ogni consigliere comunale” può presentare all’esame del consiglio mozioni, interrogazioni e proposte di risoluzioni. La dottrina definisce le “mozioni” come atti approvati dal consiglio per esercitare un’azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell’amministrazione nei confronti del consiglio. Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., sentenza n.1022/2004, individua la mozione quale “istituto a contenuto non specificato …, trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l’interrogazione o l’interpellanza), essendo strumento di “introduzione ad un dibattito” che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione”. In materia è intervenuto anche il TAR Campania che, con sentenza n.7190 del 2021, ha osservato come “la mozione conduce all’espressione finale di un voto con cui, attraverso il dibattito, si soddisfa l’elemento della dialettica democratica tra le componenti dell’organo ed i singoli membri per pervenire quindi alla maturazione della volontà dell’intero Consiglio, volta ad individuare una soluzione condivisa ovvero per raccogliere la maggioranza dei consensi”. Premesso quanto sopra, si ritiene che la mozione in questione attenga ad una materia estranea alla competenza del consiglio, tuttavia il citato art.21, comma 4, dello statuto comunale consente al consiglio di esaminare anche tematiche a carattere generale che esulano dal novero delle competenze consiliari in senso stretto. In merito occorre segnalare che il TAR Toscana-Firenze, con sentenza n.1488/2013, relativamente al caso esaminato, precisava che la “mozione” approvata dal consiglio provinciale, costituiva una tipica espressione di un indirizzo politico che l’organo consiliare aveva voluto assumere, pertanto non poteva farsi riferimento in quel caso all’articolo 42 del d.lgs. n.267/2000 che enumera le competenze dell’organo ad emettere veri e propri provvedimenti amministrativi. Da tale pronuncia si evince, quindi, che la mozione, avente ad oggetto una materia estranea alla competenza comunale, possa essere discussa in consiglio. Sulla base del predetto principio giurisprudenziale e della sopra citata norma statutaria del comune di …, si ritiene che la mozione proposta dal consigliere possa essere iscritta all’ordine del giorno per un eventuale esame del consiglio.

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