tratto da biblus.acca.it

L’iscrizione nel casellario ANAC riguardante l’affidabilità di un operatore economico può essere messa in discussione solo se viene impugnato il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione da cui essa deriva.

Se un’impresa si vede revocare l’aggiudicazione di un appalto per non aver fornito la documentazione necessaria alla stipula del contratto, non può poi contestare le conseguenze obbligatorie di tale revoca, come l’annotazione nel Casellario ANAC. Inoltre, un simile provvedimento rientra nell’ambito delle controversie relative alle procedure di affidamento, poiché, pur avvenendo dopo l’aggiudicazione, riguarda comunque il percorso di selezione del contraente. Per evitare l’annotazione nel Casellario, è dunque essenziale impugnare tempestivamente il provvedimento di decadenza, che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 25 del 3 gennaio 2025, si è pronunciato su un caso in cui un’impresa, aggiudicataria di un appalto, è stata segnalata all’ANAC dopo la revoca dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante. La revoca è stata disposta poiché l’operatore economico si è rifiutato di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, sostenendo che l’offerta, ormai scaduta dopo 180 giorni, non fosse più sostenibile a causa della crisi energetica.

A seguito di ciò, la stazione appaltante ha segnalato il caso all’ANAC, che ha avviato la procedura di annotazione nel Casellario, ritenendo l’episodio una “notizia utile” per la valutazione della professionalità dell’operatore economico nelle future gare d’appalto. L’impresa ha contestato l’annotazione dinanzi al TAR, ma il ricorso è stato respinto: il vero atto da impugnare era la revoca dell’aggiudicazione e non l’annotazione stessa. Di conseguenza, l’operatore ha presentato appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha confermato che le controversie sulle procedure di affidamento, anche post-aggiudicazione, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo se incidono sull’esito della gara o sulla scelta del contraente (art. 133, c.1, lett. e, n.1 CPA). La decadenza dall’aggiudicazione per inadempienza precontrattuale rientra tra questi atti, e la mancata impugnazione della revoca rende incontestabile l’annotazione ANAC, adottata senza discrezionalità.

Inoltre, l’operatore economico, una volta aggiudicatario, è vincolato alla propria offerta per 180 giorni. Il rifiuto di stipulare il contratto per mutate condizioni di mercato ha quindi giustificato la revoca e la segnalazione ad ANAC. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati.

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