tratto da giustizia-amministrativa.it

Atto amministrativo – Motivazione – Consigliere di parità – Obbligo- Sussistenza – Valutazione comparativa

La designazione del consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 è subordinata alla verifica di adeguati requisiti di competenza ed esperienza, presuppone un giudizio di coerenza dei curricula vitae e impone una valutazione comparativa degli aspiranti che consente all’amministrazione di pervenire a un giudizio motivato di prevalenza/preferenza a favore di un candidato. La motivazione della scelta non può esaurirsi nel mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti dalla legge. (1).

 Atto amministrativo – Motivazione – Consigliere di parità – Obbligo- Sussistenza – Natura fiduciaria – Esclusione

Non ha fondamento normativo la tesi della natura fiduciaria del provvedimento di nomina del consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, trattandosi di una figura di garanzia per l’intera collettività posta in posizione di indipendenza. Pertanto, la designazione deve dare conto, oltre che del possesso dei requisiti di capacità ed esperienze professionali, anche delle ragioni della scelta. (2).
In motivazione, la sezione ha precisato che, anche a voler accreditare la tesi della natura fiduciaria, in ogni caso l’amministrazione deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina, comportando una scelta nell’ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titoli specifici; la motivazione della designazione, sia pure effettuata latamente intuitu personae, deve comunque ancorarsi all’esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsene la ragionevolezza e non può esaurirsi nel mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti dalla legge (Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2021, n. 3119 in riferimento alla nomina di componente esperto per il paesaggio; sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1132 in relazione alla nomina del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).

 

Atto amministrativo – Consigliere di parità – Procedimento a formazione progressiva – Procedimento plurisoggettivo – Regione – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Lesività – Nomina.

Il procedimento di nomina del consigliere di parità di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 si configura come procedimento amministrativo plurisoggettivo e a formazione progressiva, dove la designazione amministrativa da parte del consiglio regionale ha natura di atto di carattere strumentale, privo di autonomia funzionale, quindi endoprocedimentale, poiché destinato ad essere seguito dall’atto di nomina riservato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al quale spetta il controllo sulla legittimità della scelta. Pertanto, l’unico atto idoneo ad attualizzare l’interesse al ricorso è il decreto di nomina ministeriale. (3).

(1) Conformi: T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 15 aprile 2024, n. 259; T.a.r. per il Molise, sez. I, 9 maggio 2023, n. 149; T.a.r. per la Toscana, sez. I, 28 marzo 2023, n. 316; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2023, n. 583 (in tema di nomina del difensore civico).

(2) Conformi: T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 15 aprile 2024, n. 259.

(3) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017 n. 4966 (in materia di nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti)
Difformi: T.a.r. per l’Emilia Romagna, sez. I, 15 aprile 2024, n. 259 secondo cui la designazione regionale è autonomamente impugnabile in quanto idonea ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione ministeriale conclusiva.

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