Atto amministrativo – Conferenza di servizi – Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Silenzio-assenso – Competenza per territorio – Spostamento – Conseguenze
Non opera il silenzio-assenso, ai sensi degli artt. 14-bis e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull’iniziale istanza di parere alla soprintendenza, ove la conferenza di servizi, iniziata presso una determinata provincia, inizialmente competente, si sia conclusa con la richiesta di rendere plurimi chiarimenti e di ripresentare il progetto, laddove nelle more, dopo detta comunicazione (e prima del riscontro da parte del privato-istante), sia intervenuta la modifica ordinamentale di cui alla legge 28 maggio 2021, n. 84, con cui sono stati modificati i confini della provincia, accorpando il comune in cui ricade l’intervento progettato, al territorio di una diversa regione ed attribuendo conseguentemente alla soprintendenza di una diversa provincia la competenza al rilascio del parere. In forza della normativa transitoria di cui all’art. 2 comma 6 della citata legge n. 84 del 2021, non può infatti ritenersi che il decorso del termine sia avvenuto senza soluzione di continuità rispetto all’istanza inizialmente presentata, avendo per contro il riscontro della società alla richiesta di chiarimenti e di ripresentazione del progetto svolto la funzione non solo di (ri)attivare il procedimento, ma anche di incardinarlo presso la Soprintendenza competente, per cui deve aversi riguardo, ai fini del computo del termine per la formazione del silenzio-assenso, alla nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria presso il nuovo comune in cui risulta incardinata la competenza a seguito della predetta modifica ordinamentale. (1).
Fattispecie riferita a un progetto di coltivazione decennale e recupero ambientale della cava. A seguito dell’indicato modifica ordinamentale, come precisato in sentenza, la Regione Emilia Romagna, con nota 25 marzo 2022 n. 1609, aveva chiarito le modalità per il prosieguo dei procedimenti amministrativi pendenti al momento della modifica dei confini: ai sensi dell’art. 8 comma 3 del protocollo di intesa sottoscritto tra le regioni interessate al distacco del comune di Sassofeltrio, la competenza per la conclusione del procedimento amministrativo in questione doveva ritenersi mantenuta in capo allo stesso comune e la stessa avrebbe dovuto essere esercitata seguendo le normative vigenti nella regione Marche, previa acquisizione degli eventuali pareri o assensi delle amministrazioni competenti ad esprimersi in base alle stesse norme, da individuarsi, con riferimento a quelle statali, in quelle aventi sede nella regione Emilia-Romagna e/o nella provincia di Rimini;
Beni culturali, paesaggistici e ambientali – Soprintendenza – Parere – Dissenso costruttivo – Operatività
Il parere paesaggistico negativo della soprintendenza, che abbia ritenuto non possibile un miglioramento del progetto inizialmente proposto, non risulta violativo, nella determinazione di dissenso, del profilo costruttivo, teso a evidenziare le modifiche che renderebbero assentibile il progetto, ai sensi 14-bis, comma 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce espressamente che, in caso di dissenso, sono indicate, “ove possibile”, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. (2).
A contrario, sulla necessità di indicazione delle modifiche necessarie per rendere assentibile il progetto, T.a.r per la Lombardia, Brescia, sez. II, 02 dicembre 2024, n. 955; Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3931, secondo cui è significativo che anche il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse sensibile deve essere “motivato” (art. 14-quinquies, comma 1, l. n. 241 del 1990); come pure devono essere “congruamente motivate” le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alle conferenze le quali sono tenute altresì ad indicare “ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso […]” (art. 14-bis, comma 3, l. n. 241 del 1990).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione V, 14 febbraio 2025, n. 1236 – Pres. Lotti, Est. Molinaro