Edilizia e urbanistica – Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria – Silenzio assenso – Esclusione – Silenzio-inadempimento – Obbligo di provvedere – Limiti.
Sussiste, in linea generale, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di S.C.I.A. in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 con la correlativa legittimazione del privato ad agire in giudizio a fronte del silenzio serbato dall’amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. non potendosi predicare l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata, poiché l’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 (nel testo applicabile ratione temporis), a differenza dell’art. 36 che lo precede (relativo al silenzio-rigetto sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria), non assegna al silenzio serbato dall’amministrazione alcun valore provvedimentale. (1).
Per completezza si rileva che nella relazione illustrativa del testo unico edilizia delle disposizione legislative e regolamentari in materia edilizia (in Riv. giur. edilizia, 2001, 332) con riferimento all’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 (nella versione in esame) si evidenzia che l’articolo “riproduce, al comma 1, il primo periodo, comma 13, dell’art. 4, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, convertito con modificazione dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493. I commi 2 e 3 estendono il sistema sanzionatorio previsto per le autorizzazioni edilizie dall’art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 47 del 1985 (che nell’ipotesi di immobili tutelati consente una tutela ripristinatoria) agli interventi realizzati in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività. Il comma 4 introduce un procedimento di sanatoria anche per gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività, subordinato alla c.d. doppia conformità. Il comma 5 riproduce il secondo periodo, del comma 13, dell’art. 4, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, citato. Il comma 6 riproduce il terzo periodo, del comma 13, dell’art. 4, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 398, citato. Si è provveduto a chiarire che, nel caso sia stato realizzato un intervento edilizio, dietro presentazione di denuncia di inizio attività, in assenza dei presupposti per il ricorso a DIA, l’intervento va considerato quale abuso edilizio, in quanto realizzato in assenza di permesso di costruire, e dunque sottoponibile alle sanzioni penali e ripristinatorie previste per i casi di attività edificatoria in assenza di permesso di costruire.”
Edilizia e urbanistica – Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria – Reiterazione – Abuso – Obbligo di provvedere – Esclusione – Azione avverso il silenzio – Scopo emulativo – Inammissibilità.
La strumentalizzazione dell’istituto di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 (nella formulazione antecedente al d.l. n. 69/2024 convertito con modificazioni dalla l. n. 105 del 2024), utilizzato scientemente e sistematicamente per uno scopo concreto diverso e antitetico rispetto alla finalità a cui è per legge deputato (id est la sanatoria in via eccezionale di abusi formali minori e non quella di sottrarre l’intervento al rilascio del titolo edilizio ex ante e all’accertamento di compatibilità urbanistica ex post), ha immediate ricadute sul piano procedimentale e processuale con riguardo: i) all’insussistenza di un obbligo dell’amministrazione di provvedere poiché l’utilizzo reiterato dell’istituto in esame ne determina un ingiustificato sviamento dal fine tipico ed integra una fattispecie di abuso del diritto, nonché di violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede; ii) alla conseguente inconfigurabilità, in capo alla ditta ricorrente, di una situazione soggettiva suscettibile di tutela nelle forme del rito del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., per la natura illegittima, emulativa ed elusiva dell’interesse rivendicato. (2).
Edilizia e urbanistica – Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria – Silenzio assenso – Nuova disciplina – Tempus regit actum – Sussistenza – applicazione retroattiva – Esclusione.
Deve escludersi – in ragione del principio tempus regit actum – l’applicabilità dello ius superveniens costituito dall’art. 36-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal d.l. n. 69/2024 (convertito con modificazioni dalla l. n. 105 del 2024), entrato in vigore il 30 maggio 2024, alle S.C.I.A. in sanatoria presentate in precedenza, giacché non si rinviene nel testo del d.l. n. 69/2024 (né la ditta ricorrente ha indicato) alcuna disposizione transitoria intesa a consentire l’applicazione in via retroattiva della nuova disciplina alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore, sicché, in difetto di un’espressa statuizione di retroattività, non può che trovare applicazione la regola generale sancita dall’art. 11 disp. prel. c.c. (3).
In motivazione è stato evidenziato che in senso contrario all’invocata retroattività depone, quale logico corollario del principio tempus regit actum, il disposto dell’art. 3, comma 4, d.l. n. 69/2024 il quale esclude che la sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 fondi un diritto del privato alla ripetizione delle somme già versate a titolo di oblazione o di pagamento di sanzioni irrogate sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 4191 del 2024; n. 8806 del 2023; 1708 del 2023.
Difformi: nel senso che il silenzio serbato dal comune sull’istanza di sanatoria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 abbia valore di silenzio-rigetto: T.a.r. per la Campania, sez. II, 10 giugno 2019, n. 3146.
Per l’orientamento che assimila la s.c.i.a. ex art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001 all’ordinario regime con la conseguenza che inerzia della P.A. ai sensi degli artt. 19 e ss. l. n. 241 del 1990 ne consolida gli effetti: v. T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. II, 24 marzo 2022, n. 809.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 2329 del 2024 che ha concluso per la natura abusiva delle reiterate istanze di sanatoria ex art. 37 d.P.R. 380/2001, presentate al solo scopo di sospendere sine die l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, le quali, anziché porre fine all’abuso, finiscono irragionevolmente per protrarlo. Sull’impossibilità di tutela del c.d. interesse illegittimo o emulativo, cfr. fra le tante Cons. Stato, sez. I, parere n. 1034 del 2024, sez. IV, nn. 1734 del 2022, 2698 del 2016, sez. V, n. 5870 del 2015.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 10076 del 2024 e Corte cost. n. 124 del 2024 la quale ha chiarito che la novella “non ha inteso superare il requisito della cosiddetta “doppia conformità”, ma ne ha circoscritto l’ambito di applicazione agli abusi edilizi di maggiore gravità”.
Consiglio di Stato, sezione II, 19 febbraio 2025, n. 1394 – Pres. Poli, Est. Addesso