tratto da giustizia-amministrativa.it

Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Decadenza – Totale difformità – Presupposti

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, la divergenza tra consentito e realizzato sussiste non solo quando  si costruisce in più del consentito, ma anche quando vi è il cd “incompleto architettonico”, configurabile sotto il profilo temporale qualora vi sia stata la decadenza del permesso di costruire e non sia possibile ottenere un nuovo titolo abilitativo, ovvero l’interessato non lo richieda. In particolare detto disposto si applica quando le opere incomplete non sono autonome, scindibili e funzionali, riducendosi ad esempio, alla realizzazione dei soli pali di fondazione, allo scavo del terreno, alla costruzione di pilastri o della struttura in cemento armato senza la tamponatura (c.d. scheletro), trattandosi  di opere riconducibili alla totale difformità dal permesso di costruire, non potendo essere rilasciato il titolo abilitativo per la realizzazione di un manufatto privo di una autonoma finalità. Né, a fronte di siffatte incompletezze, può ritenersi ricorra l’ipotesi di opere “quasi completate”, necessitanti solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo permesso di costruire. (1).
Il Consiglio di Stato, applicando i principi enucleati con la sentenza dell’Adunanza plenaria 30 luglio 2024, n. 14, ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione in quanto dal verbale di sopralluogo si constatava l’assoluta incompletezza delle opere.

(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 30 luglio 2024, n. 14 (cfr. News UM n. 89 del 20 settembre 2024).

Consiglio di Stato, sezione II, 7 febbraio 2025, n. 970 – Pres. Forlenza, Est. Boscarino

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