tratto da dgt.mef.gov.it

Sentenza del 10/02/2025 n. 853/3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio

Notifica degli atti della riscossione da PEC non presente nei pubblici registri

Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo.
Questo principio, stabilito già dalla Suprema Corte (ex multis, C. Cass. 3 luglio 2023, n. 18684), è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio nel rigettare l’appello della società contribuente.
A parere del Collegio, l’art. 26 citato (così come l’art. 60, del D.P.R. 600/1973 in materia di notificazione dell’avviso di accertamento) si pone quale normativa speciale rispetto a quella dettata dalla L. n. 53/1994 che richiede, invece, per le notificazioni dei soli atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati e procuratori legali, l’iscrizione negli elenchi pubblici sia dell’indirizzo del destinatario che del mittente.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 10/02/2025 n. 853/3 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

Torna in alto