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Sentenza del 24/02/2025 n. 169 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 1

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Intitolazione:

IMU – Immobili strumentali – Deducibilità IRES – Rimborso – Requisiti

Massima:

Ai fini del riconoscimento del rimborso, relativo alla maggiore IRES versata e non dovuta concernente la deducibilità parziale dal reddito d’impresa rilevante ai fini IRES dell’IMU sugli immobili strumentali ( art. 14, c. 1, D.lgs. n. 23/2011), l’onere probatorio è posto in capo al contribuente. La dimostrazione della concreta destinazione degli immobili, al fine di attestarne la strumentalità, non può limitarsi al mero dato formale, derivante dalla classificazione catastale nelle categorie D7/D8 degli immobili soggetti all’IMU, rendendosi invece necessario indagare tale elemento in concreto, in rapporto all’attività esercitata dall’impresa (locazione immobili propri) e raccordare in modo puntuale l’IMU corrisposta dalla Società contribuente ai beni strumentali posseduti dalla stessa. La strumentalità ed inerenza del bene all’attività d’impresa affinché venga riconosciuto il richiesto rimborso, deve essere provata dalla Società e deve intendersi anche quale utilizzo diretto ed immediato del bene nell’esercizio dell’attività d’impresa e/o destinazione funzionale del bene alle finalità dell’impresa, nonché la corrispondente dovuta iscrizione nell’inventario dell’impresa.

 

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