Edilizia e urbanistica – Monetizzazione – Rimborso somme – Convenzioni urbanistiche decadute – Questioni patrimoniali – Giurisdizione – Giudice ordinario – Sussistenza.
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al giudice ordinario la cognizione in ordine ad una controversia di cui al d.lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, laddove riguardi solo questioni di carattere meramente patrimoniale fra le parti, che si pongono “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo e, pertanto, non hanno direttamente ad oggetto la conclusione dell’accordo né l’esercizio dei poteri autoritativi che l’accordo stesso sostituisce. (Nella fattispecie in esame, si assume che, essendo le convenzioni urbanistiche ormai pacificamente decadute e non venendo in rilievo l’esercizio di potestà pubblicistiche, le domande di natura esclusivamente patrimoniale formulate dalla curatela fallimentare, a valle di convenzioni urbanistiche ormai decadute, debbano ritenersi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del criterio di riparto della giurisdizione fondato sulla causa petendi). (1).
(1) Conformi: Cass. civ., sez. un., ordinanza, 9 agosto 2024 n. 22569; idem, ordinanza 8 agosto 2024 n. 22486; idem, ordinanza n. 20464 del 2022.
Consiglio di Stato, sezione IV, 18 febbraio 2025, n. 1351 – Pres. Lopilato, Est. Marotta