Tratto da: Camera Amministrativa dell’Insubria
L’art. 17, comma 3, lett. c, del d.P.R. 380/01 esenta dal contributo di costruzione gli interventi che presentino la duplice caratteristica della pubblica rilevanza dell’opera (presupposto oggettivo) e della natura pubblica del soggetto che la esegue (requisito soggettivo). È, quindi, necessario che l’opera pubblica o di interesse pubblico sia realizzata da un soggetto privato per conto di un ente pubblico di cui ne rappresenti, in buona sostanza, la longa manus, come nell’ipotesi di concessione di opera pubblica e, dunque, sulla base di un rapporto strutturale e non potenzialmente transeunte.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2824 del 22 ottobre 2024