Tratto da: ANAC
La modalità di affidamento degli incarichi tecnici per la progettazione dei lavori di uno stadio comunale è configurabile come “violazione del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto”, previsto dall’articolo14 del Codice Appalti.
È quanto deliberato dall’Anac con Atto a firma del Presidente approvato dal Consiglio il 22 gennaio 2025, nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.
La vicenda riguarda la suddivisione in tre diversi incarichi del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) dei lavori di qualificazione e adeguamento di Stadio comunale. Il Comune in questione aveva motivato la scelta appellandosi alla “particolare specialità delle materie oggetto di affidamento e nella ontologica diversità delle stesse” e alla necessità di affidare il progetto a “professionisti di elevata qualificazione”, condizione questa che avrebbe consentito di superare i limiti previsti dal sopracitato articolo 14 del Codice degli appalti secondo cui “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.
Sulla base di tale norma, Anac contesta innanzitutto la decisione del Comune in questione circa la parcellizzazione della progettazione del PFTE “senza riscontrare specifiche esigenze tecniche, determinandosi, in tal modo, l’improprio concorso di più professionisti nell’ambito dello stesso settore e delle stesse categorie di progettazione, non coerentemente con la necessità di assicurare una visione unitaria dell’impostazione progettuale”.
L’Autorità ha inoltre evidenziato che il frazionamento del caso specifico ha anche comportato “la duplicazione di prestazioni per le medesime categorie progettuali, con conseguente duplicazione di spesa”, rendendo “maggiormente onerosa e complessa la gestione della fase progettuale in esame”.
Richiamando precedenti pronunciamenti, Anac ha rammentato che nell’ambito dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, come nel caso di specie, per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento e che ai fini dell’individuazione della procedura da espletare, la stazione appaltante è tenuta alla stima unitaria dell’importo totale dei servizi necessari ad una progettazione univoca e completa dell’opera affinché risulti funzionale e fruibile.
Per l’Autorità, con il frazionamento artificioso dell’appalto in questione, tenuto conto che la parcellizzazione della progettazione ha consentito di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto per ciascun incarico, “il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato senz’altro il superamento della soglia di rilevanza europea”, eludendo in tal modo l’attuale normativa e i principi di efficacia, efficienza ed economicità a cui si deve ispirare l’azione della pubblica amministrazione.