tratto da fiscooggi.it

Legge delega per la riforma fiscale -2: le novità sull’imposta di registro

Di Marcello Cardone

Tra i temi trattati, la classificazione, l’autoliquidazione, le aliquote in caso di cessione d’azienda, le responsabilità per il versamento del tributo sugli atti giudiziari

Come anticipato nella precedente puntata, pubblicata il 3 febbraio 2025, nell’ambito della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023), è stato emesso il Dlgs n. 139/2024 con il quale sono state apportate numerose modifiche alla disciplina delle imposte di successione e donazione, registro, ipotecaria e bollo. Con il presente documento si illustrano le principali novità che hanno interessato la tassazione degli atti soggetti all’imposta di registro di cui al Dpr n. 131/1986 (Tur).

Autoliquidazione dell’imposta
Il Dlgs n. 139/2024 ha generalizzato il principio di autoliquidazione dell’imposta di registro. In passato l’autoliquidazione delle imposte dovute per la registrazione degli atti era prevista soltanto in relazione ai contratti di locazione e agli atti registrati in via telematica.

Il citato decreto ha modificato l’articolo 41 del Tur prevedendo che il criterio di autoliquidazione dell’imposta operi in via generale, salve le specifiche eccezioni previste dalla norma stessa e relative agli atti giudiziari, inclusi quelli per i quali opera la registrazione a debito (articolo 59 Tur).

Conseguentemente all’ampliamento dei casi di autoliquidazione dell’imposta è stato introdotto il comma 2-bis dell’articolo 41 Tur. Questa disposizione regola il controllo, da parte dell’Ufficio, della correttezza dell’autoliquidazione effettuata dal contribuente. In particolare, si dispone che, nel caso in cui dal controllo emerga che sia dovuta una maggiore imposta, l’Ufficio notificherà un avviso di liquidazione al fine di recuperare l’imposta ancora dovuta, gli interessi di mora e la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997.

La stessa norma prevede che, in caso di pagamento effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la sanzione è ridotta ad un terzo.

L’autoliquidazione delle imposte è stata estesa anche in relazione alle somme dovute nei casi di avveramento della condizione sospensiva (articolo 19 Tur).

Imposta principale, suppletiva e complementare
L’articolo 42 del Tur prevede una diversa classificazione dell’imposta di registro.  A seconda del momento e del motivo per la quale l’imposta è dovuta, si distingue tra imposta principale, suppletiva e complementare.

La recente riforma ha modificato la definizione di imposta principale. Al fine di rendere coerente tale definizione con il nuovo meccanismo generalizzato di autoliquidazione dell’imposta, il riformato articolo 42 del Tur definisce l’imposta principale come quell’imposta applicata al momento della registrazione o richiesta dall’Ufficio al fine di correggere errori ed omissioni effettuati dal contribuente nell’autoliquidazione dell’imposta. La relazione illustrativa al Dlgs n. 139/2024 ha precisato che nonostante l’imposta dovuta in relazione alle denunce di cui all’articolo 19 del Tur sia ora da qualificare come imposta principale, per questo tipo di imposta permane l’esonero da responsabilità per i pubblici ufficiali (articolo 57 comma 2 Tur).

Non sono state modificate, invece, le definizioni di imposta suppletiva e complementare.

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