tratto da dgt.mef.gov.it

Formato del file e prova della notifica

Sentenza del 20/12/2024 n. 9618/13 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia

È inammissibile il ricorso tributario se non è depositata la ricevuta di accettazione nel formato originale (EML o MSG ed il file “Dati Atto.xml” o equipollenti). Lo ha affermato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia che ha confermato la sentenza di prime cure con cui era stato dichiarato inammissibile l’originario ricorso introduttivo del giudizio.
Nel caso di specie, la contribuente aveva depositato solo una copia in formato PDF della ricevuta di consegna della PEC relativa alla notifica del ricorso, che, a parere dei giudici siciliani, non consente di comprovare che l’atto sia stato effettivamente consegnato nella sua interezza e, dunque, di verificare la regolare e positiva instaurazione del contraddittorio.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 20/12/2024 n. 9618/13 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

 

 

 

 

 

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