Giustizia amministrativa – Interesse ad agire – Atto sopravvenuto anticomunitario – Impugnazione – Illegittimità – Nullità – Rilevabilità d’ufficio – Domanda di annullamento del ricorrente
Nel caso in cui, nel corso del giudizio, sopravvenga un nuovo provvedimento che dispone la proroga del termine d’efficacia dell’atto impugnato, non si configura una mera reiterazione del vizio dedotto con il ricorso introduttivo, giacché il nuovo provvedimento, sebbene adottato sulla base di una normativa nazionale in ipotesi disapplicabile per contrasto con quella eurounitaria, deve comunque essere autonomamente gravato, a pena d’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Qualora il citato atto amministrativo antieuropeo sopravvenuto nel corso del giudizio sia ritenuto, non solamente illegittimo, ma anche nullo per difetto di attribuzione, il potere del giudice amministrativo di rilevare la nullità in via officiosa dovrà essere coordinato con il regime processuale d’impugnazione dell’atto nullo legalmente stabilito. In particolare il giudice amministrativo, in un giudizio diverso da quello di impugnazione in via principale di un atto nullo, può dichiarare d’ufficio la nullità del provvedimento sopravvenuto se il ricorrente abbia proposto almeno la domanda giudiziale di annullamento dell’atto. (1).
(1) Conformi: T.a.r. per l’Abruzzo, sez. I 6 dicembre 2021, n. 543; Cons. Stato, sez. IV, 27 febbraio 2020, n.1439; 3 gennaio 2018, n. 28; 28 ottobre 2011, n. 5799.
T.a.r. per la Liguria, sezione I, 20 gennaio 2025, n. 53 – Pres. Caruso, Est. Bolognesi