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Privacy: i dati del RPD vanno pubblicati sul sito e comunicati al Garante

Provvedimento del 14 novembre 2024 [10085732]

Registro dei provvedimenti
n. 698 del 14 novembre 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO il regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito, regolamento del Garante n. 1/2019);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

  1. Introduzione.

Nell’ambito di una serie di controlli effettuati d’ufficio da questa Autorità, a una verifica svolta in data XX non risultava che il Comune di Maddaloni (di seguito, Comune) avesse effettuato la comunicazione dei dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (di seguito, RPD) all’Autorità – utilizzando l’apposito canale dedicato reperibile alla pagina https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/ – richiesta dall’art. 37, par. 7, del Regolamento. A un controllo contestuale effettuato sul sito web istituzionale del Comune, è stata invece accertata la pubblicazione dei dati di contatto del RPD, anch’essa prevista dalla medesima disposizione.

Pertanto, con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio, sulla base degli elementi acquisiti e dalle verifiche compiute, ha notificato al Comune, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, per non aver effettuato la comunicazione dei dati di contatto del RPD all’Autorità, in violazione dell’art. 37, par. 7, del Regolamento.

Con nota inviata il XX (prot. n. XX), il Comune ha presentato i propri scritti difensivi, ove ha ammesso l’omessa comunicazione e fornito una descrizione del contesto in cui tale violazione era maturata, nonché ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione dei dati di contatto del RPD – obbligo di comunicazione poi effettivamente assolto nella medesima data.

  1. Esito dell’attività istruttoria.

Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, il titolare (e il responsabile) del trattamento “[designa] sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta: a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali” (par. 1, lett. a)) e “pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all’autorità di controllo” (par. 7).

Inoltre, nelle Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD), adottate dal Gruppo di lavoro articolo 29 in materia di protezione dei dati personali il 13 dicembre 2016 ed emendate il data 5 aprile 2017, si aggiunge che “L’articolo 37, settimo paragrafo, del RGPD impone al titolare o al responsabile del trattamento di pubblicare i dati di contatto del RPD, e di comunicare i dati di contatto del RPD alle pertinenti autorità di controllo. Queste disposizioni mirano a garantire che tanto gli interessati (all’interno o all’esterno dell’ente/organismo titolare o responsabile) quanto le autorità di controllo possano contattare il RPD in modo facile e diretto senza doversi rivolgere a un’altra struttura operante presso il titolare/responsabile” (par. 2.6).

Anche il Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, adottato dal Garante il 29 aprile 2021 con provvedimento n. 186 (doc. web n. 9589104), precisa che “Per quanto concerne la comunicazione all’Autorità, si evidenzia che il Garante ha reso disponibile un’apposita procedura online non solo per la comunicazione, ma anche per la variazione e la revoca del nominativo del RPD designato. Tale procedura rappresenta l’unico canale di contatto utilizzabile a questo specifico fine ed è reperibile alla pagina https://servizi.gpdp.it/comunicazionerpd/s/, ove sono riportate anche le apposite istruzioni e le relative FAQ: peraltro, si richiama l’attenzione degli enti a inserire correttamente i dati richiesti, come l’individuazione del titolare del trattamento (l’ente complessivamente inteso, e non il legale rappresentante) e la compilazione del codice fiscale dell’amministrazione (e non della partita IVA, ovvero del codice fiscale di altro soggetto)” (par. 7). Nel caso di specie, essendosi verificata la mancata comunicazione dei dati di contatto del RPD all’Autorità, risulta accertata la violazione dell’art. 37, par. 7, del Regolamento.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal Comune nel corso dell’istruttoria – della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice – seppure meritevoli di considerazione, non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva la violazione dell’art. 37, par. 7, del Regolamento in ragione della mancata comunicazione dei dati di contatto del RPD all’Autorità.

Avendo comunque il Comune provveduto a effettuare la predetta comunicazione a seguito dell’avvio del procedimento da parte dell’Autorità, non ricorrono i presupposti per l’adozione delle misure correttive di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento.

  1. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (art. 58, par. 2, lett. i), e art. 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019).

Al riguardo, nel caso di specie, la violazione della disposizione citata è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 4, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria, inflitta in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento, in relazione ai quali si osserva quanto segue.

La mancata comunicazione dei dati di contatto del RPD da parte del Comune ha inciso negativamente sulla possibilità che l’Autorità contattasse il RPD in modo facile e diretto. Di contro, si osserva che il Comune si è attivato al fine di porre rimedio alla violazione e che non risultano a carico della stessa precedenti violazioni pertinenti commesse o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento. Si rileva, altresì, il carattere colposo della violazione.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.000 (duemila) per la violazione dell’art 37, par. 7, del Regolamento quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Si ritiene, altresì, che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7, del Codice e dall’art. 16 del regolamento del Garante n. 1/2019, trattandosi del mancato assolvimento a un adempimento divenuto obbligatorio da più di sei anni.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. a), del Regolamento, dichiara illecita la condotta tenuta dal Comune di Maddaloni, descritta nei termini di cui in motivazione, consistente nella violazione dell’art. 37, par. 7, del Regolamento;

ORDINA

al Comune di Maddaloni, con sede in piazza Matteotti n. 9, Maddaloni (CE) – CF 80004330611, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i), e dell’art. 83 del Regolamento, di pagare la somma di euro 2.000 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

al Comune di Maddaloni di pagare la somma di euro 2.000 (duemila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981.

Al riguardo, si ricorda che resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata, entro 30 giorni dalla data della notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice (cfr. anche art. 10, comma 3, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150);

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito web del Garante;

ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3 del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità;

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione delle violazioni e delle misure adottate in conformità all’art. 58, par. 2 del Regolamento, nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, dell’art. 152 del Codice e dell’art. 10 del d.lgs. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 14 novembre 2024

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