Sentenza del 13/01/2025 n. 4 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise Sezione/Collegio 2
Intitolazione:
Tributi locali – Avviso di accertamento Tasi – Requisito motivazionale dell’avviso – Conoscibilità della pretesa – Sussiste
Massima:
Invero, non sussiste il vizio motivazionale sollevato dalla parte ricorrente e confermato nel decisum opposto, atteso che, per giurisprudenza di legittimità consolidata (cfr. Cass. sent. n. 6796/2020) cui non si ravvisano motivi per discostarsene, “l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”. In altri termini, il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento in materia di TASI può ritenersi soddisfatto anche con motivazione semplificata, in relazione alla finalità cui la stessa motivazione è diretta, vale a dire quella di consentire al destinatario dell’atto di conoscere le ragioni della pretesa e di adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa come avvenuto nella fattispecie.