Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Comunicazioni antimafia – Pena (applicazione su richiesta) – Valore extrapenale – Esclusione – Riforma CartabiaSuccessivamente alla modifica dell’articolo 445, comma 1-bis, del codice di procedura penale disposta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), l’informazione interdittiva antimafia non può essere ritenuta adeguatamente motivata con il mero richiamo della sentenza di patteggiamento che esaurisce i propri effetti nell’ambito penalistico, in quanto l’amministrazione deve procedere ad autonoma valutazione dei comportamenti posti a base della vicenda penale ed indicativi di una possibile infiltrazione della criminalità organizzata. (1).
In motivazione, la sezione ha dato conto della evoluzione giurisprudenziale in ordine agli effetti delle sentenze di patteggiamento nel procedimento amministrativo e del precedente orientamento favorevole alla utilizzabilità in sede amministrativa che si fondava sulla possibilità di attribuire considerazione alla decisione in quanto “fatto storico”, unitamente agli altri elementi probatori ed in quanto elemento di prova caratterizzato da una particolare attendibilità, soprattutto in considerazione del necessario vaglio, da parte del giudicante, della non sussistenza delle cause immediate di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.. Ha poi evidenziato che la ratio della riforma “Cartabia” è quella di incentivare l’appetibilità, per l’imputato, del ricorso al rito alternativo del patteggiamento, in un’ottica deflattiva del processo penale, riducendo le conseguenze dell’accertamento della sua penale responsabilità.
Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Pena (applicazione su richiesta) – Valore extrapenale – Esclusione – Riforma Cartabia – Documentazione antimafia
La riduzione degli effetti extrapenali della sentenza ex articolo 444 del codice di procedura penale operata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) incide anche sulle disposizioni contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 che riguardano la documentazione antimafia, costantemente considerate dalla giurisprudenza quali norme diverse da quelle penali perché disciplinano istituti di natura esclusivamente preventiva e non punitiva. Pertanto, la sentenza di patteggiamento, relativa anche a uno dei reati ritenuti ostativi ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), non può più ritenersi equiparata alla sentenza di condanna. (2).
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. IV ter, 1 marzo 2024, n. 4119; C.g.a., sez. giur., ordinanza 28 giugno 2023, n. 209; ordinanza 15 maggio 2023, n. 149.
Difformi: Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2024, n. 535 (riferito tuttavia a fattispecie ricadente nell’ambito di applicabilità del testo previgente dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.); T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 18.
(2) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1590; C.g.a., sez giur., ordinanza 15 maggio 2023, n. 149.
Difformi: Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2024, n. 535 (riferito tuttavia a fattispecie ricadente nell’ambito di applicabilità del testo previgente dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p.); T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 2 gennaio 2024, n. 18.
T.a.r. per la Toscana, sezione IV, 23 dicembre 2024, n. 1538 – Pres. Giani, Est. Viola