Sentenza del 25/11/2024 n. 8868/14 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia
Sopravvenuta carenza di interesse nel processo tributario
Nel processo tributario va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio ogni qual volta intervengano provvedimenti che, senza essere propriamente satisfattivi della specifica pretesa dedotta in giudizio, modifichino la situazione di fatto o di diritto in modo tale da togliere al ricorrente l’interesse alla rimozione dell’atto da lui impugnato.
Questo principio è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in rigetto dell’appello della società contribuente, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (ex multis, C.d.S. 21 maggio 2013, n. 3457) e della Corte di Cassazione (C. Cass. 10 febbraio 2022, n. 4410).
In base a tali argomentazioni, i giudici siciliani hanno dichiarato la carenza di interesse dell’appellante che aveva impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo ad un atto di trasferimento in permuta di alcune unità immobiliari da parte di altra società. Detta ultima società, quale coobbligata in solido dell’imposta di registro, aveva effettuato il pagamento dell’intera obbligazione tributaria, estinguendo integralmente la pretesa dell’Amministrazione finanziaria.