La sentenza n. 49/2021 della Corte dei Conti dell’Umbria ha condannato il Comandante della Polizia Locale di un Comune per danno erariale, per aver erogato somme indebite agli agenti a titolo di indennità per turni festivi e notturni, qualificati come premi di produttività senza rispettare i requisiti previsti dalla normativa di settore.
Le indennità, calcolate in percentuali variabili (10%, 30%, 50%) a seconda del turno (diurno, notturno, festivo), risultavano incompatibili con l’art. 23 del CCNL “Funzioni locali” 2016/2018, che già prevedeva una voce retributiva compensativa per il disagio derivante dalla turnazione.
Inoltre, i compensi erano formalmente legati a progetti di miglioramento approvati dal Consiglio comunale, ma in realtà rappresentavano erogazioni fisse e uguali per tutti, indipendenti dai meriti e dal trattamento retributivo previsto per ciascuna categoria professionale. Questo ha comportato un utilizzo improprio del fondo decentrato comunale, che avrebbe dovuto finanziare esclusivamente trattamenti accessori legati a progetti di miglioramento della performance, misurati e valutati.