L’articolo tratta una deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (n. 19/SEZAUT/2024/QMIG) riguardante il calcolo della spesa del personale nella pubblica amministrazione, con particolare riferimento all’indennità di vacanza contrattuale.
Principali punti trattati:
1.Includibilità dell’indennità di vacanza contrattuale nel calcolo della spesa:
•Secondo la Corte, l’indennità di vacanza contrattuale non può essere esclusa dal calcolo degli incrementi di spesa previsti dall’art. 5 del D.M. del 17 marzo 2020.
•Questo perché:
•La normativa parla di spesa “complessiva”.
•Non c’è alcuna indicazione del legislatore che consenta di escludere tale indennità dagli aggregati di calcolo.
•L’art. 33 del D.L. n. 34/2019 conferisce al regolamento il potere di definire e aggiornare i parametri della crescita della spesa.
2.Esclusioni specifiche:
•La Corte evidenzia che l’esclusione di oneri per rinnovi contrattuali (prevista dalla L. n. 296/2006) non si applica ad altri tetti di spesa, in quanto non rappresenta un principio generale.
3.Facoltà di assunzione per i Comuni virtuosi:
•I Comuni che rispettano il valore soglia previsto dall’art. 4 del D.M. 17 marzo 2020, ma non rientrano nei parametri incrementali di cui all’art. 5, possono comunque effettuare assunzioni entro i limiti previsti dall’art. 3, co. 5, del D.L. n. 90/2014 (turn-over al 100%).
4.Principio di diritto enunciato:
•Gli enti che rispettano il valore soglia (art. 4) non possono escludere gli aumenti di spesa relativi all’indennità di vacanza contrattuale nella determinazione della percentuale incrementale (art. 5).
•Tuttavia, resta salva la facoltà per i Comuni virtuosi di effettuare assunzioni entro il limite del 100% della spesa per personale cessato nell’anno precedente.
Implicazioni:
La Corte sottolinea la necessità di rispettare i limiti normativi, ma apre alla possibilità per il legislatore di prevedere regole più flessibili per il futuro, considerata la pressione esercitata da nuove norme, come il decreto anticipi per il 2024.