tratto da giustizia-amministrativa.it

GIURISDIZIONE (IN GENERE, AMMINISTRATIVA) – CONTRATTI PUBBLICI E OBBLIGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO – CCT – REVOCA INCARICO – GIURISDIZIONE – GIUDICE ORDINARIO

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del provvedimento di revoca dell’incarico, in precedenza conferito, di componenti di un collegio consultivo tecnico (CCT) di cui all’art. 215 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei contratti pubblici). Difatti, la decisione di revocare l’incarico – al pari della scelta del componente da indicare nel costituendo collegio consultivo tecnico – costituisce espressione di un potere di natura privatistica il cui sindacato va devoluto al giudice ordinario in quanto viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. Difatti, se paritaria è la posizione delle parti di un contratto pubblico, altrettanto è a dirsi rispetto al rapporto che si viene ad instaurare fra la parte contrattuale, sia essa pubblica o privata, da un lato, e i componenti di parte da essa scelti per la composizione del CCT, rapporto che può ricondursi alla figura del mandato. (1).

In motivazione la sezione ha rimarcato la differenza della fattispecie rispetto a quella esaminata con sentenza del T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 20 giugno 2022, n. 1638 che, sulla diversa questione della legittimità del rifiuto della stazione appaltante di costituire il CCT, in un caso in cui la costituzione era obbligatoria, ha ravvisato la giurisdizione del giudice amministrativo. Tanto sul presupposto che la costituzione obbligatoria di tale organo costituisce espressione non di autonomia privata ma di un potere autoritativo vincolato volto al soddisfacimento di un interesse pubblico costituito dalla rapida risoluzione delle controversie in fase esecutiva.

T.a.r. per la Calabria, sezione I, 11 novembre 2024, n. 1582

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