Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Dissesto ente locale – Potere discrezionale amministrazione – Ammissibilità – Liquidazione crediti – Inammissibilità – Organo straordinario liquidazione – Competenza – Sussiste
Il ricorso per ottemperanza è generalmente ammissibile, anche in ipotesi di dissesto dell’Ente locale, ove l’amministrazione debba, in forza del decisum, esercitare un potere di natura discrezionale non riducibile alla mera liquidazione di crediti di natura patrimoniale derivanti o meno da titolo giudiziario; per contro, ove sia in contestazione l’obbligo di emanazione dell’atto amministrativo che contempli il titolo di spesa, la competenza amministrativa e contabile resterebbe saldamente ancorata in capo all’organo straordinario per il divieto generale di esecuzione individuale e in forza del principio della par condicio creditorum. (1).
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Dissesto ente locale – Obbligazione di facere – Restituzione area – Acquisizione sanante – Ammissibilità – Obbligazioni conseguenti – Inammissibilità – Organo straordinario liquidazione – Competenza – Sussiste
Il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti di un ente in dissesto, resta ammissibile limitatamente alla coercizione di obblighi derivanti dal giudicato che impongano l’esercizio di attività amministrativa, non riducibile alla mera liquidazione di un credito di natura pecuniaria, ovvero che impongano anzitutto obblighi di facere (l’obbligo di restituzione o, in alternativa, l’acquisizione dell’immobile mediante valido titolo di acquisto ovvero tramite la procedura disciplinata dall’art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327); l’organo straordinario è invece eventualmente competente solo all’esito della scelta discrezionale (restituzione o acquisizione) che l’Ente in dissesto deve compiere e da cui dipendono anche la natura e l’entità delle conseguenti obbligazioni, di facere e di dare, queste ultime sole di competenza, anche amministrativa, della commissione di liquidazione. (2).
Giustizia amministrativa – Giudizio di ottemperanza – Organo straordinario liquidazione – Discrezionalità amministrativa – Esclusione – Valutazioni tecnico contabili.
L’organo straordinario di liquidazione non esprime valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa ma mere valutazioni di ordine tecnico-contabile in sede di ricognizione della situazione debitoria dell’ente. (3).
(1) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. V, 22 maggio 2024, n. 3297; T.a.r. per la Puglia, Lecce, sez. III, 24 maggio 2023, n. 687.
(2) Conformi: T.a.r. per la Campania, sez. V, 22 maggio 2024, n. 3297; Id. 11 dicembre 2023, n. 6820. Non costituisce precedente difforme Cons. Stato, Ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15, che si è pronunciata sulla diversa questione relativa alla competenza all’emanazione dell’atto di acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 dell’8 giugno 2001, non sull’ottemperanza rispetto ad un giudicato i cui effetti patrimoniali, di competenza dell’organismo di liquidazione stante lo stato di dissesto, sono solo conseguenziali alle scelte, tuttora da compiersi, in capo all’Ente locale.
(3) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. V, 18 marzo 2024, n. 997.
T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione I, 13 novembre 2024, n. 3777 – Pres. FF. ed Est. Dato