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Sentenza del 12/11/2024 n. 224 – Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise Sezione/Collegio 2

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Testo

Intitolazione:

Imposta di registro – Avviso di liquidazione Registro – Motivazione anche semplificata dell’atto impositivo – Conoscibilità delle ragioni della pretesa – Sussiste.

Massima:

Senza dubbio può affermarsi che dall’avviso di liquidazione opposto è, perfettamente, desumibile il contenuto intrinseco del provvedimento giudiziario, delle sue statuizioni e degli elementi matematici posti alla base della liquidazione. Per giurisprudenza consolidatasi e confermata dalla sentenza della Cass. n. 6796/2020, cui il Collegio intende uniformarsi, “l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva”. In altri termini, il requisito motivazionale può ritenersi soddisfatto anche con motivazione semplificata, in relazione alla finalità cui la stessa motivazione è diretta, vale a dire di consentire al destinatario dell’atto la conoscenza delle ragioni della pretesa e l’esercizio del proprio diritto di difesa proprio come avvenuto nella fattispecie. D’altra parte, l’onere motivazionale non esigeva diffuse argomentazioni, data la sostanziale oggettività del presupposto di imposta correlato ad un titolo giudiziale, sicché appare sufficiente la menzione dell’atto presupposto di riferimento (Ordinanza Tribunale di Isernia) dell’importo quantificato e delle norme applicate, elementi questi tutti presenti nell’avviso di liquidazione.

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