tratto da neopa.it - a cura di Luca Di Donna

 

Qui l’articolo integrale 

È illegittima (e quindi nulla) la clausola contenuta nel bando di concorso che consente all’amministrazione che lo ha emanato di non procedere all’assunzione del vincitore.

È quanto stabilito dalla Sezione Lavoro della Cassazione nell’ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024. La Corte chiarisce che una simile clausola permette all’ente di evitare l’assunzione del vincitore, anche senza motivazioni ufficiali, configurando così una revoca sostanziale del bando. Tuttavia, tale revoca sarebbe illegittima poiché non rispetta i requisiti formali necessari e rappresenta un esercizio di autotutela senza potere, dato che l’obbligo di assumere il vincitore sorge con l’approvazione della graduatoria.

Secondo la Corte, il diritto del vincitore all’assunzione può essere annullato solo se tutta la procedura viene dichiarata illegittima attraverso un corretto esercizio del potere di autotutela o se ci sono oggettivi impedimenti all’assunzione. Pertanto, una “clausola di riserva” che consenta di non procedere con l’assunzione è nulla, in quanto attribuisce all’amministrazione un potere discrezionale privo di fondamento legale.

Inoltre, l’adesione del candidato al concorso non implica una tacita accettazione di tale clausola, in quanto l’eventuale accettazione non potrebbe legittimare l’esercizio di un potere considerato nullo.

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