Tratto da NeoPA, l’articolo integrale di Luca Di Donna

L’ordinanza n. 27508 del 23 ottobre 2024 della Sezione Lavoro della Cassazione ha stabilito che i dirigenti “a contratto” devono ricevere lo stesso trattamento retributivo dei dirigenti di ruolo di pari inquadramento e con le stesse funzioni. Una disparità retributiva è considerata discriminatoria, a meno che non sia giustificata da elementi specifici e oggettivi legati alla natura delle mansioni o al contesto lavorativo.

Per la legittimità della diversità di trattamento, la differenziazione deve essere fondata su ragioni precise e concrete che distinguano chiaramente le modalità di lavoro. Secondo la giurisprudenza europea, una disparità tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato è accettabile solo se la peculiarità delle funzioni lo giustifica o se è motivata da una finalità sociale legittima dello Stato. Elementi come le modalità di reclutamento (concorso o chiamata diretta), l’esperienza professionale precedente o il principio dell’onnicomprensività della retribuzione per i dirigenti di ruolo non possono costituire valide ragioni per una differenza retributiva.

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