Ordinanza del 10/10/2024 n. 26439/5 – Corte di cassazione
Iscrizione ipotecaria e contributo unificato tributario
In caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria per vizi propri e per intervenuta decadenza della pretesa impositiva a causa della mancata notificazione degli atti prodromici, il contributo unificato tributario (CUT) deve essere calcolato sulla base dei crediti recati dalla sola iscrizione ipotecaria. Questo principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione in virtù dei propri precedenti sul tema (ex multis, Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass. n. 1144/2018), annullando, di fatto, l’invito al pagamento del CUT avanzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che pretendeva di porre a base del calcolo la somma dei contributi dovuti in relazione a ciascun atto presupposto. Nel caso in esame, la contribuente aveva impugnato un atto di iscrizione ipotecaria facendo valere la mancata/irrituale notificazione di sei cartelle di pagamento sottese, senza, però, contestarle sotto altri profili. Di conseguenza, aveva calcolato il CUT sulla somma degli importi dei tributi accertati nelle suddette cartelle. A parere dei giudici di legittimità l’iter seguito è corretto, atteso che non si tratta di ricorso cumulativo, pena una duplicazione della richiesta contributiva.