I cosiddetti “esperti del Sindaco” in Sicilia: indicazioni della Corte dei Conti per il legittimo conferimento di tali peculiari incarichi consulenziali.
Con la deliberazione n. 109/2024/VSGO, seppur incidenter tantum, la Sezione regionale di Controllo per la Regione siciliana si è recentemente premurata di fornire importanti indicazioni ai Comuni siciliani in ordine alla peculiare disciplina contenuta nell’art. 14 della L.r. siciliana n. 7 del 1992, anche tenuto conto della rilevante pronuncia della Corte costituzionale resa con la sentenza n. 70 del 15 marzo 2022 dichiarante la parziale illegittimità costituzionale della disposizione di relativa modifica di cui all’art. 9 della L. r. siciliana n. 5 del 17 febbraio 2021.
Con detto innesto normativo il legislatore regionale era invero intervenuto su un duplice fronte: da un lato, consentendo il rinnovo dell’incarico de quo oltre il periodo del mandato del Sindaco che l’ha originariamente conferito; dall’altro, si ampliava il potere di conferimento dell’incarico di esperto, prevedendo, in particolare, che «[l]’oggetto e la finalità dell’incarico […] possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l’ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità», in tal modo discostandosi dal modello configurato dalla disposizione originaria, che consentiva al Sindaco la nomina di esperti solo «per l’espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza».
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