Ordinanza del 14/10/2024 n. 26618 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5
Intitolazione:
Accertamento – Atto di adesione – Perfezionamento atto impositivo
Massima:
Intervenuto l’atto di accertamento con adesione, l’originario atto impositivo non è più impugnabile, in quanto tale impugnazione implicherebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accertamento con adesione sottoscritto, non consentita dall’ordinamento. Il rapporto d’imposta tra l’amministrazione e il contribuente è regolato definitivamente dall’atto di accertamento con adesione, ma qualora il contribuente che l’abbia sottoscritto non versi nei termini l’importo dovuto, esso sarà regolato solo dall’atto impositivo originario.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.