tratto da: diritto dei servizi pubblici

L’elezione a consigliere comunale, sopravvenuta rispetto all’incarico ricoperto di componenti dell’organo di amministrazione di società di capitale, preclude la corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società.

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Veneto, 10/9/2024 n. 300

L’art. 1, c. 718, L. 27 n.296/2006 prevede che “Fermo restando quanto disposto dagli artt.60 e 63 Tuel, e ss.mm., l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”. Tale disposizione, che persegue la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici al pari di altre disposizioni, opera anche nel caso di elezione a consigliere comunale sopravvenuta all’incarico ricoperto di componente dell’organo di amministrazione di società di capitali, confermandosi così il divieto di corresponsione di qualsiasi emolumento a carico della società. Il termine assunzione di cui al cit. art. 1, c. 718, L. 296/2006 va, infatti, inteso come onnicomprensivo sotto l’aspetto temporale, nel senso che si riferisce contemporaneamente alla carica elettiva assunta prima e dopo l’attribuzione dell’incarico di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente. Più precisamente, tale termine non va rapportato all’assunzione del dipendente pubblico, per quanto nemmeno quest’ultima rivesta natura meramente statica. Al contrario, il termine di cui all’art. 1, c 718, va inteso in senso più generale quale espletamento di un incarico funzionalizzato che prescinde dal momento della relativa preposizione. Diversamente opinando, verrebbe elusa la ratio di contenimento della spesa pubblica della disposizione di che trattasi.

La norma che pone il principio della gratuità degli incarichi è vigente da diverso tempo per cui se ne presume, con ragionevole certezza, la conoscenza da parte di colui che sta svolgendo l’incarico e che, ancora prima del momento in cui iniziare il mandato politico, decide di candidarsi per essere eletto allo svolgimento dello stesso. Di conseguenza, l’intervento normativo sul rapporto contrattuale non sembra determinare, retroattivamente ed imprevedibilmente, un sacrificio imposto dalla legge idoneo a frustrare un legittimo affidamento del titolare dell’incarico sulla permanenza dello stesso.

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