Sentenza del 15/03/2024 n. 239/2 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna
Appello e motivi specifici di impugnazione
Nel contenzioso tributario, la riproposizione delle doglianze sottoposte al giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 546/1992, che impone di indicare “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già i nuovi motivi. Questo principio, già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, SS.UU. n. 27199/2017; Cass. n. 32838/2018; Cass. n. 32954/2018), è stato sostenuto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, dopo aver dato atto dell’esistenza di due orientamenti opposti sul punto. Nella specie, l’appellante aveva censurato la sentenza nella sua interezza, riproponendo le doglianze avanzate in primo grado, senza separare i motivi di impugnazione. Secondo i giudici sardi, pur in assenza di motivi distinti dotati di un titolo apposito, l’appello doveva ritenersi, comunque, ammissibile atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello nel processo tributario, quale mezzo volto ad ottenere il riesame della causa nel merito.
Testo integrale della sentenza