Atto amministrativo – Accesso di documenti – Esclusione – Segreto professionale – Opposizione
È legittimo il diniego di accesso ad atti coperti dal segreto professionale che rientra tra i casi di esclusione previsti dall’articolo 24, primo comma lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, rendendo così superflua la mancata formalizzazione della opposizione del professionista interessato. (1).
Atto amministrativo – Accesso di documenti – Esclusione – Segreto professionale – Libertà di scienza – Tutela
Il segreto professionale è posto a tutela, oltre che degli assistiti, anche della libertà di scienza che, nell’esercizio dell’attività professionale, deve essere garantita ai prestatori d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2239 c.c. e dell’articolo 33, primo comma, Cost. Difatti, tale libertà potrebbe risultare gravemente compromessa qualora non si garantisse la riservatezza delle valutazioni, dei giudizi e delle opinioni espresse nel corso dell’attività professionale. (2).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Consiglio di Stato, sezione VII, 19 settembre 2024, n. 7658 – Pres. Lipari, Est. Zeuli