Sentenza del 09/07/2024 n. 1882/5 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria
Motivi aggiunti: termine e presupposti
Nel giudizio tributario, è inammissibile la proposizione di un nuovo motivo di impugnazione dell’atto impositivo contenuto nella memoria ex art. 32, D.Lgs. n. 546/1992, in quanto il contenzioso è rigidamente limitato a quanto dedotto con il ricorso introduttivo. I motivi aggiunti possono essere proposti solo in primo grado entro il termine perentorio di 60 giorni dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti. Quanto sopra, è stato affermato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria che, nel caso in esame, ha dichiarato inammissibile e infondato l’appello del contribuente. Nello specifico, il contribuente aveva formulato una nuova eccezione di illegittimità dell’avviso di accertamento nella memoria illustrativa, tardivamente depositata, senza giustificare in alcun modo il ritardo di tale deposito.