Alla Corte di giustizia dell’Unione Europea è rimesso il seguente quesito, ai sensi dell’art. 267 TFUE: “se gli articoli 41 e 47 CDFUE e l’art. 46 CEDU ostino ad una disciplina, quale quella nazionale, che, in materia di vigilanza su intese restrittive della libertà di concorrenza, ai fini dell’esercizio dei poteri sanzionatori e fermo restando l’esercizio dei poteri conformativi, non prevede espressamente la natura perentoria del termine di conclusione del procedimento fissato dall’autorità garante della concorrenza e del mercato con la comunicazione di contestazione degli addebiti, consentendo all’autorità di prorogare unilateralmente il detto temine di conclusione, con atti di proroga motivati, al sopravvenire di circostanze che determinano un ampliamento oggettivo o soggettivo dell’accertamento”.
tratto da giustizia-amministrativa.it