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Giurisdizione (in genere) – Riparto – Beni pubblici – Gestione e manutenzione – Condanna ad un facere – Risarcimento del danno – Giurisdizione ordinaria – Sussiste.

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la domanda del privato circa l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, sia quando l’azione tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma un’attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. (1) (1).
Nel caso di specie, la domanda del privato aveva ad oggetto la condanna della Provincia ad eseguire i lavori di consolidamento di un terreno di loro proprietà, occupato illegittimamente dall’ente provinciale per procedere alla messa in sicurezza di un viadotto stradale interessato da fenomeni franosi originantesi dal terreno occupato e lasciato in stato di dissesto a conclusione dell’intervento.

(1) Conformi: Cass., sez. VI-III, 23 settembre 2021, n. 25843; Cass., sez. un., 6 settembre 2013, n. 20571; Cass., sez. un., 14 marzo 2011, n. 5926.
Difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 9 settembre 2024, n. 24096 – Pres. D’Ascola, Est. Marulli

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