Ordinanza del 25/07/2024 n. 20816/5 – Corte di cassazione
Onere della prova “rafforzato”
Il nuovo comma 5-bis dell’art. 7, D. Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022, che onera l’Amministrazione a provare puntualmente in giudizio le violazioni contestate, ha natura sostanziale e non processuale e, dunque, si applica ai giudizi introdotti successivamente al 16 settembre 2022. Questo principio di diritto è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che, nel rigettare il ricorso del contribuente, ha richiamato i propri precedenti sulla natura della norma tributaria (Cass. sent. n. 18912/2018). Nella specie, il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento, per imposte dirette ed IVA, emesso all’esito delle indagini bancarie effettuate anche sui conti del coniuge e della madre. Secondo i giudici di legittimità la nuova previsione normativa non ha inciso sulla disciplina delle presunzioni legali (quali quelle previste in materia di accertamenti bancari), ma si è limitata a disciplinare una regola di giudizio e di valutazione della prova, a cui deve attenersi il giudice tributario.