Sentenza del 25/07/2024 n. 20697 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 5
Intitolazione:
Illeciti tributari – Sanzioni – Professionista sanzionabile per violazioni della società
Massima:
In materia di sanzioni amministrative tributarie vige il principio, mutuato dal diritto penale, della responsabilità personale dell’autore della violazione stabilito dall’art. 2 comma 2 del d.lgs. n.472/1997, secondo cui la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso la violazione. In deroga a tale principio, nonché in deroga all’art. 11 del d.lgs. n. 472/1997 che prevede la responsabilità solidale delle società nel cui interesse ha agito la persona fisica autrice della violazione, l’art. 7 del DL n. 269/2003, convertito nella Legge 326/2003, ha stabilito che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. L’applicazione della norma eccezionale presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione dell’art. 7 citato, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Inoltre, l’art. 9 del decreto legislativo n. 472/1997 è norma compatibile con l’art. 7 citato, con la conseguenza che è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità. In conclusione, le persone fisiche, soggetti terzi, come nella fattispecie, il notaio, sono sanzionabili in via amministrativa a titolo di concorso ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 472/1997, nelle violazioni relative al rapporto fiscale proprio di società con personalità giuridica anche dopo l’entrata in vigore del decreto legge n. 269/2003.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.