Tratto da: EIUS

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è legittima la deroga al principio della suddivisione in lotti sancito dall’art. 51 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), ove la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato – anche per mezzo di provvedimenti di convalida adottati in pendenza di giudizio – le ragioni della propria scelta di ricorrere al lotto unico [cfr. l’art. 58, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»)]. ► V. anche CdS, sez. V, sent. n. 2044/2018, e TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 137/2022, entrambe in questa Rivista.

TAR Lombardia, sezione II, 12 giugno 2024, n. 1782

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